Servizi postali riservati

(art. 4 decreto legislativo 22 luglio 1999 n.261 e successive modificazioni)

Sabato, 13 Febbraio 2016 10:09

Servizi postali riservati

Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva)

Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

  • i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
  • i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Questo articolo di legge è stato per anni la vera linea di confine tra settore privato e Poste Italiane Spa, in quanto i benefici del sopramenzionato articolo sono stati tutti appannaggio di quest'ultima. L'Unione europea, dal 1997, chiede agli stati membri (Italia in primis) una piena e completa liberalizzazione del mercato postale, comprendendo quindi nel novero di servizi a disposizione del libero mercato anche quello delle notificazioni. Nell'alveo delle discussioni politiche interne al nostro paese dovrebbe essere intenzione del Legislatore liberalizzare i servizi rientranti nell'art. 4 della 261/99 a partire dal 10 giugno 2016, anche se restano non ancora note le esatte modalità con cui le agenzie private operanti nell'ambito postale dovranno comportarsi per poter dare questo tipo di servizio.


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