Quest'ultimo intervento, oltre a prorogare al 2011 il completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali, ha imposto agli Stati membri di abolire qualunque forma di monopolio, di riserva e di diritti speciali nel settore postale e di adottare tutte le misure necessarie alla completa apertura del mercato (regolamentazione del servizio universale, accesso alle infrastrutture postali, determinazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi postali, etc.).
Con specifico riguardo ai titoli abilitativi, nel considerando n. 22 della direttiva 97/67/CE, si afferma che "gli Stati membri dovrebbero avere la possibilit à di regolamentare sul rispettivo territorio, mediante appropriate procedure di autorizzazione, la fornitura dei servizi postali non riservati ai fornitori del servizio universale »; tali procedure debbono essere «trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e basate su criteri oggettivi". Il considerando n. 33 della direttiva n. 2008/6/CE sembra concedere spazi agli Stati membri nella scelta del regime al quale assoggettare le attivit à nel settore postale, quando precisa che "agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare l'autorizzazione generale e le licenze individuali ogniqualvolta ci ò sia giustificato e proporzionato all'obiettivo perseguito".
Gli obiettivi da perseguire sono indicati all'art. 9 della direttiva postale:
per i servizi che esulano dal servizio universale, si afferma che gli Stati membri possono prevedere autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformit à alle esigenze essenziali, da intendersi come i motivi di interesse generale e di natura non economica che consentono ad uno Stato membro di imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali (articolo 9, paragrafo 1);
per i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese quelle per il rilascio di licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformit à alle esigenze essenziali e per garantire la fornitura del servizio universale (art. 9, paragrafo 2, primo capoverso).
Mentre, quindi, per le autorizzazioni generali l'obiettivo da perseguire è quello di garantire le esigenze essenziali, per le licenze individuali a questo obiettivo si aggiunge la necessit à di garantire la fornitura dei servizi ricompresi nell'ambito del servizio universale. La direttiva postale è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualit à del servizio". Il decreto è stato modificato dai successivi decreti legislativi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58, di attuazione, rispettivamente, delle direttive n. 2002/39/CE e n. 2008/6/CE. Per quanto qui di specifico interesse, le definizioni di "autorizzazioni" previste dal legislatore europeo sono state trasfuse nel novellato art. 1, comma 2, lettera q), del d.lgs. n. 261/1999. Nel sistema delineato dal Legislatore nazionale l'autorizzazione è la categoria generale che ricomprende ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi; nell'ambito di tale categoria sono previste due tipologie di titoli abilitativi: la licenza individuale e l'autorizzazione generale.